Dal 15 giugno è in vigore la novità relativa ai pagamenti che la PA effettua verso i professionisti.
In particolare, se il professionista in questione, all'atto della verifica effettuata dalla PA ha debiti superiori a 5.000 euro potrà attivarsi il blocco del versamento. In proposito leggi Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno.
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 26 maggio, di seguito dettagliata, ha appunto chiarito quale debba intendersi il momento della verifica dei requisiti richiesti per la novità.
Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica
Con la Circolare 26 maggio con oggetto Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente chiarito il perimetro della novità entrata in vigore dal 15 giugno.
In particolare, a seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, concernenti la verifica della regolarità fiscale per i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni si ritiene opportuno chiarire quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis.
Come noto, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:
- quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare,
- quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.
Si ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.
Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede:
“Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.
Ne consegue che la verifica compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia.
